Comunicazione INAIL per nomina RLS
Entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così come previsto dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'adempimento prevede la comunicazione del nominativo della figura incaricata come RLS, ovvero del soggetto che rappresenta i lavoratori subordinati in azienda nei temi legati alla sicurezza.
Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. In quelle che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; in quelle che occupano più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
L'obbligo della comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro che hanno eletto o designato un RLS, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni dell'azienda. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuna unità produttiva in cui è presente un RLS.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online "Comunicazione RLS" disponibile sul portale INAIL. Per accedere al servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro oppure tramite il proprio consulente del lavoro. A tale trasmissione, oltre al nominativo del RLS, andrà allegato anche il verbale di elezione (se i lavoratori sono più di uno) oppure l'accettazione dell'incarico (in caso di un solo dipendente).
La comunicazione riguarda i dati identificativi del RLS (nome, cognome, codice fiscale) e le informazioni relative all'elezione o designazione (data, modalità). In caso di variazione del RLS, è necessario aggiornare la comunicazione entro 30 giorni dall'evento.
La mancata o incompleta comunicazione dei dati dell'RLS all'INAIL è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,20 a € 427,17.